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Legge regionale N. 6 del 24-03-1998
REGIONE MARCHE

Nuove norme in materia di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale delle Marche e di organizzazione in sistema del museo diffuso.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 28
del 2 aprile 1998

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 5 e 8 dello Statuto, persegue la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di musei e raccolte degli enti locali e di interesse locale conferite alle Regioni.

2. La Regione, in concorso con gli enti locali, interviene per salvaguardare le raccolte e promuovere e garantire l'integrazione funzionale e lo sviluppo dei musei locali pubblici e privati, in quanto essi costituiscono parte significativa del patrimonio culturale marchigiano, servizi di rilevante interesse sociale per le comunità locali e sedi e strumenti potenzialmente ottimali per la conservazione globale e per la valorizzazione anche economica del patrimonio culturale diffuso sul territorio.

3. A tal fine la Regione e gli enti locali operano in modo da porre i musei locali in condizione di:

  • conoscere, conservare, esporre e valorizzare le proprie raccolte;
  • conoscere e far conoscere alle altre istituzioni ed ai cittadini l'entità, l'ubicazione, le caratteristiche e lo stato di conservazione dei beni culturali pertinenti al proprio territorio e i fattori di rischio ai quali si trovano esposti;
  • provvedere ad interventi diretti di salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali pertinenti al proprio territorio, assicurandone comunque la tutela e la pubblica utilizzazione;
  • promuovere itinerari di visita e attività informative e didattiche, anche attraverso l'apporto delle organizzazioni di volontariato, in modo da consentire la conoscenza dell'intero patrimonio culturale diffuso sul territorio regionale.

4. Ai fini della presente legge sono equiparati alle raccolte e ai musei locali tutti i beni mobili e immobili di proprietà pubblica e privata d'interesse archeologico, naturalistico o comunque culturale che possano essere integrati funzionalmente nella generale organizzazione in sistema del museo diffuso di cui all'articolo 2.5. Nell'organizzazione in sistema del museo diffuso assume particolare rilievo il patrimonio di proprietà o giurisdizione ecclesiastica; ogni intervento di salvaguardia e di valorizzazione di tale patrimonio è finalizzato ad assicurare il rispetto della natura e della peculiare funzione cui sono adibiti i beni.

ARTICOLO 2

(Museo diffuso)

1. Le raccolte e i musei di enti locali e di interesse locale presenti nelle Marche configurano nel loro insieme un museo diffuso organizzabile in un sistema operativamente unitario.

2. Il sistema è articolato per ambiti subregionali ed è fondato sull'autonomia dei singoli soggetti aderenti.

3. Il sistema ha come obiettivo che nell'intero ambito regionale siano assicurati almeno i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni occorrenti per la normale opera di tutela e di valorizzazione della generalità del patrimonio culturale e per la funzionalità, la qualità e la redditività dei servizi museali.

ARTICOLO 3

(Modalità di adesione)

1. I soggetti interessati all'adesione al sistema del museo diffuso presentano apposita domanda al servizio competente in materia di beni e attività culturali.

2. L'adesione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal piano di cui all'articolo 5 e alla stipula di una convenzione

ARTICOLO 4

(Compiti della Regione)

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione:

  • opera d'intesa con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati titolari di musei e raccolte locali ricompresi nell'organizzazione in sistema del museo diffuso;
  • riconosce particolare importanza alle forme associative fra enti pubblici e privati per la gestione congiunta degli istituti e servizi museali e ne favorisce la costituzione e il funzionamento;
  • favorisce il ricorso a privati per le attività non strettamente connesse all'esercizio di pubbliche funzioni.

ARTICOLO 5

(Attuazione degli interventi)

1.Il Consiglio regionale adotta il piano triennale di cui all'articolo 2 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 75. Il piano definisce gli interventi per dare attuazione alle finalità di cui alla presente legge e in particolare:

  • individua le raccolte, i musei e i servizi connessi che possono essere ammessi nell'organizzazione in sistema del museo diffuso di cui all'articolo 2 e definisce i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio e per la funzionalità e la qualità dei servizi museali;
  • rileva le condizioni attuali di ciascun museo e raccolta, indica gli adempimenti necessari per conseguire i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni stabiliti per l'organizzazione in sistema del museo diffuso, registra gli ulteriori livelli eventualmente previsti su scala provinciale, intercomunale e comunale;
  • indica le priorità, le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi;
  • indica i criteri per la progettazione e l'attuazione degli interventi;
  • stabilisce le modalità di formazione per la qualificazione del personale da adibire ai musei e ai servizi connessi;
  • individua le iniziative di carattere culturale, scientifico, didattico, promozionale da realizzare per ampi comparti territoriali e con il coinvolgimento di più musei.

2. L'individuazione delle raccolte e dei musei nel piano triennale di cui al comma 1, lettera a), comporta il loro riconoscimento di interesse pubblico locale ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 3.

3. Per l'attuazione e il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 5 della l.r. 75/1997.

4. La Giunta regionale stabilisce con apposito atto:

  • il modello di convenzione tipo per aderire all'organizzazione in sistema del museo diffuso di cui all'articolo 2;
  • il regolamento tipo per l'organizzazione e il funzionamento dei musei locali;
  • i modelli per la richiesta delle autorizzazioni amministrative di cui all'articolo 8.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 75 del 1997 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 3 del 1972 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 75 del 1997 Articolo 5

ARTICOLO 6

(Ruolo degli enti locali)

1. I Comuni, le Province e gli altri soggetti titolari di musei e raccolte locali inseriti nel sistema del museo diffuso, stabiliscono d'intesa con la Regione, eventuali livelli minimi qualitativamente e quantitativamente superiori rispetto a quelli stabiliti dal piano triennale.

ARTICOLO 7

(Concessione dei contributi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono concessi contributi, secondo le modalità di cui all'articolo 5 della l.r. 75/1997, prioritariamente in favore dei soggetti ricompresi nell'organizzazione in sistema del museo diffuso di cui all'articolo 2.2. I contributi sono concessi per:

  • consolidamento, restauro e adeguamento delle sedi, compresi gli impianti;
  • allestimenti e strumentazione;
  • restauro di beni mobili;
  • gestione ordinaria dei servizi;
  • attività culturali attinenti alla funzione propria del museo;
  • produzione di pubblicazioni e di altri materiali ad uso dei musei.

3. Per gli interventi di cui alla presente legge la concessione dei contributi è subordinata alla previa verifica della congruità dei programmi annuali provinciali rispetto alle disposizioni del piano triennale.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 75 del 1997 Articolo 5

ARTICOLO 8

(Autorizzazioni

1. L'attuazione degli interventi di cui agli articoli 7 e seguenti del d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 3 e degli articoli 47 e 49 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 è subordinata a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

2. Gli interventi di restauro dei beni di proprietà degli enti locali e d'interesse locale o comunque facenti parte di musei e raccolte locali sono autorizzati dalla Giunta regionale previa acquisizione del giudizio di opportunità tecnico-scientifica dei competenti uffici dello Stato.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 3 del 1972 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 616 del 1977 Articolo 47

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 616 del 1977 Articolo 49

ARTICOLO 9

(Abrogazioni e modificazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 8, 13 e 17 della l.r. 30 dicembre 1974, n. 53.

Riferimenti Normativi ATTIVI

ABROGAZIONE:
Legge Regionale MARCHE Numero 53 del 1974 Articolo 1

ABROGAZIONE:
Legge Regionale MARCHE Numero 53 del 1974 Articolo 2

ABROGAZIONE:
Legge Regionale MARCHE Numero 53 del 1974 Articolo 8

ABROGAZIONE:
Legge Regionale MARCHE Numero 53 del 1974 Articolo 13

ABROGAZIONE:
Legge Regionale MARCHE Numero 53 del 1974 Articolo 17

ARTICOLO 10

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MARCHE Numero 40 del 1998 Articolo 17

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate:

  • per l'anno 1998, la spesa di lire 1.500 milioni;
  • per gli anni successivi è costituito un Fondo per il sistema museale la cui entità sarà stabilita dalla legge di approvazione dei relativi bilanci e sul quale confluiscono gli stanziamenti relativi alla l.r. 53/1974.

2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede:

  • per la somma di lire 1.500 milioni relativa all'anno 1998 mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997, partita 15 dell'elenco 1;
  • per gli anni successivi mediante utilizzazione di quota parte delle entrate tributarie.

3. Le somme occorrenti per le spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:

  • per l'anno 1998, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Trasferimenti correnti alle Province ed agli altri enti per la gestione del sistema museale" e stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.500 milioni;
  • per gli anni successivi a carico del corrispondente capitolo di spesa.

4. La Giunta regionale, con proprio atto da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata sulla scorta degli atti di approvazione del piano triennale, ad istituire i capitoli di spesa occorrenti per l'attuazione della presente legge ed a modificare, compensativamente, gli stanziamenti di spesa.

 
Note:

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
  • LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
  • L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

Nota all'art. 5, comma 1:

Il testo dell'art. 2 della L.R. n. 75/1997 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali) è il seguente:"Art. 2 - (Piano regionale per i beni e le attività culturali) -

1. Il piano regionale per i beni e le attività culturali contiene :

  • l'analisi del settore, ivi compresi i risultati delle verifiche di efficienza e di efficacia sulla base di indicatori predisposti in collaborazione con il nucleo di controllo di gestione di cui all'articolo 29 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30;
  • gli obiettivi e le strategie di intervento, ad integrazione e specificazione del programma regionale di sviluppo;c) i criteri per la valutazione, selezione e approvazione dei progetti da parte delle Province;
  • gli specifici obiettivi operativi, articolati per ambito provinciale, al cui perseguimento sono rivolti i progetti contenuti nelle domande di contributo presentate da soggetti pubblici e privati;
  • gli specifici obiettivi operativi al cui perseguimento sono rivolti i progetti di particolare interesse regionale. Tali progetti comprendono la promozione e il sostegno da parte della Regione, eventualmente con il concorso di altri soggetti pubblici e privati di iniziative di particolare rilevanza per la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e storico delle Marche;
  • la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali, da destinare annualmente ai progetti dei soggetti pubblici e privati, ripartita per ciascuna provincia;
  • la quota percentuale da destinare annualmente ai progetti di particolare interesse regionale;
  • la misura percentuale relativa al concorso finanziario dei soggetti pubblici e privati, la quota percentuale massima da destinare alle Province;
  • i criteri e gli indicatori socio-economico-culturali in base ai quali la Giunta regionale adotta la deliberazione di riparto di cui all'articolo 5, comma 1"

Nota all'art. 5, comma 2:

Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 3/1972 si veda nella nota all'art. 8, comma 1.Nota all'art. 5, comma 3 e all'art. 7, comma 1:Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 75/1997 (per l'argomento della l egge vedi nella nota all'art. 5, comma 1) è il seguente: "Art. 5 - (Procedure di attuazione del piano e finanziamenti) -

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione è effettuato il riparto delle risorse finanziarie da destinare a ciascuna Provincia e ai singoli progetti di interesse regionale.

2. Le domande dei soggetti privati e pubblici diversi dagli enti locali per ottenere il finanziamento, redatte secondo le prescrizioni delle singole leggi di cui all'articolo 1, comma 1, sono presentate al Comune, territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Nei trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i Comuni effettuano l'istruttoria delle domande e le trasmettono, con il proprio parere, alle Province, unitamente ai progetti che intendono realizzare direttamente o in forma associata. Entro lo stesso termine le Province predispongono i propri progetti.

4. La Provincia approva il programma degli interventi e concede i finanziamenti di cui al comma 1, per gli interventi previsti dalle leggi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, nei casi disciplinati da tali leggi e in conformità alle indicazioni del piano di cui all'articolo 2, fino all'esaurimento del fondo regionale ad essa assegnato. I programmi delle Province sono trasmessi alla regione per la verifica di compatibilità ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 46/1992.

5. Le Province verificano l'attuazione dei progetti e delle attività finanziate ai sensi della presente legge. Esse revocano il finanziamento qualora non venga utilizzato per le finalità per le quali è stato concesso o non siano osservate le disposizioni di legge. La Giunta regionale esercita analoghi poteri nei confronti dei progetti delle Province".

Nota all'art. 8, comma 1:

- Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 3/1972 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici) è il seguente:"Art. 7 - Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali.Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:
  • la istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari ed i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;
  • la manutenzione delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale;
  • gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro funzionalità;
  • il coordinamento dell'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale;
  • le mostre di materiale storico ed artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale.-

Il testo degli artt. 47 e 49 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:"Art. 47 - (Musei e biblioteche di enti locali) - Le funzioni amministrative relative alla materia "musei e biblioteche di enti locali" concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale"."Art. 49 - (Attività di promozione educativa e culturale) - Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali. Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.L' individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate".

Nota all'art. 9, comma 1:

Il testo degli artt. 1, 2, 8, 13 e 17 della L.R. n. 53/74 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali) è il seguente: "Art. 1 - In attuazione dell'art. 5 dello Statuto la Regione Marche, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre a tutelare i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e naturalistico, archivistico e librario e ogni altro bene che costituisce testimonianza di civiltà per assicurarne il godimento ai cittadini.La regione crea e promuove istituti, predispone mezzi e strumenti, eroga contributi condizionandoli alla catalogazione, conservazione, miglioramento e acquisizione alla pubblica disponibilità dei beni culturali e naturali a norma delle disposizioni seguenti". "Art. 2 - Ai fini della presente legge, nella nozione di raccolta di interesse naturalistico, storico, archeologico o artistico possono rientrare non solamente le università di beni mobili, ma anche, in unico contesto, gli immobili nei quali le predette università si trovano e sono ambientate o si sono formate, secondo la concezione di "beni culturali d'insieme" il cui valore eccede quello dei singoli oggetti materiali, immobili o mobili, che li compongono. Possono pertanto essere riconosciuti come beni culturali meritevoli di tutela e come musei di interesse locale ai fini degli interventi e dei contributi di cui al titolo terzo della presente legge a titolo esemplificativo intere zone archeologiche delimitate, indipendentemente dallo stato degli scavi eventualmente intrapresi nell'ambito delle medesime, chiese, abbazie, santuari, palazzi, castelli, ville, con tutti i loro arredi, che presentino interesse sia di per sé, sia anche considerati in rapporto all'immobile di cui sono pertinenza". "Art. 8 - Al fine di favorire la discussione e l'elaborazione, da parte degli enti locali e delle associazioni di base, delle scelte in ordine ai problemi della tutela, province e comuni, in particolare sedi di centri storici, possono istituire appositi organi collegiali o consorzi anche con il compito di coordinare i dibattiti e le indagini per il censimento e l'inventario su base comprensoriale o zonale e per esprimere le scelte in funzione delle necessità locali. La composizione degli organi collegiali o dei consorzi deve assicurare la più larga partecipazione di tutte le componenti sociali, civili e culturali". "Art. 13 - I contributi per le finalità indicate nel precedente articolo possono essere concessi anche a favore di altri enti e istituzioni pubblici e privati che ne facciano richiesta in rapporto al rilievo della loro attività e a condizione che i servizi offerti siano accessibili a tutti, continui e gratuiti. La concessione del contributo è subordinata in ogni caso al riconoscimento della funzione culturale ed è disposta con le stesse modalità previste nell'ultimo comma del precedente articolo, previo accertamento delle condizioni stabilite nel comma precedente. I contributi di cui al presente articolo hanno carattere di eccezionalità e possono essere concessi soltanto subordinatamente all'eventuale disponibilità di fondi residui rispetto al soddisfacimento delle esigenze e necessità e alla attuazione del piano previsti nell'articolo precedente ". "Art. 17 - A chiunque violi le norme di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 15 si applica la sanzione pecuniaria pari al triplo dei contributi regionali erogati nell'ultimo triennio; nel caso che al proprietario del bene non siano stati erogati contributi nell'ultimo triennio, per le violazioni dei due predetti vincoli si applica la sanzione nella misura di L. 1.000.000.A chiunque violi le norme di cui al n. 3 dell'art. 15 si applica la sanzione pecuniaria nella misura di L. 250.000. A chiunque violi i regolamenti di cui all'art. 16 si applica la sanzione pecuniaria nella misura di L. 250.000".

Nota all'art. 10, comma 1, lett. b):

Per l'argomento della L.R. n. 53/1974 vedi nella nota all'art. 9, comma 1.Nota all'art. 10, comma 2, lett. a):Il testo dell'art. 59 della L.R. n. 25/1980 (Ordinamento contabile della regione e procedure di programmazione) è il seguente:"Art. 59 - (Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio precedente) - Le quote di fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese. Ai fini della copertura finanziaria di spesa derivanti da provvedimenti legislativi regionali non approvati dal consiglio entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto esercizio, purchè tali provvedimenti siano approvati dal consiglio entro il termine fissato dallo Statuto regionale per la presentazione del rendiconto e le relative proposte risultino presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali a bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell 'esercizio successivo.Qualora, in relazione all'epoca in cui potranno entrare in vigore i provvedimenti legislativi approvati dal consiglio entro il termine dell'esercizio, si ritenga che non sia possibile far luogo all'impegno delle spese a norma del successivo art. 84, entro il termine di chiusura del detto esercizio, i medesimi provvedimenti legislativi dispongono che le nuove o maggiori spese autorizzate sono attribuite alla competenza dell'esercizio successivo, ferma restando la assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale furono iscritti. La iscrizione della spesa va comunque posta a carico dell'esercizio successivo ove la legge approvata entri in vigore dopo il 30 novembre. Nei casi indicati nel secondo e terzo comma del presente articolo gli stanziamenti delle nuove o maggiori spese devono essere accompagnati da apposite annotazioni da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia presentato il rendiconto di tale esercizio e comunque nn oltre il 30 giugno, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dei vincoli e dei limiti di cui all'art. 61 della presente legge".
  • NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 228 del 30 maggio 1997;- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 10 dicembre 1997;- Relazione della I commissione permanente in data 20 gennaio 1998;- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 1998, n. 161 vistata dal commissario del governo il 23/3/98, prot. n. 150/GAB.98.
  • SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI.


 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale MARCHE Numero 30 del 1980 Articolo 59